Art. 14.
(Procedimenti connessi).

      1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.